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Ordinanza — n. 43932/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility as facts on acquittal are not reviewable in legitimacy proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43932/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to evaluate conditions for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure regarding a settlement on penalty under Article 599-bis. The court ruled that such factual assessments fall outside the scope of review in legitimacy proceedings, citing established precedent.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 599-bis cod. proc. pen.: Factual assessments regarding conditions for acquittal or settlement on penalty are not reviewable in proceedings for legitimacy.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Legitimacy Proceedings Review of Facts Acquittal Conditions Settlement on Penalty Inadmissible Appeal Court Costs misura di contenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
44 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato infatti che i motivi, con cui si deduce genericamente la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., relativi a concordato sulla pena ex art.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
pen., relativi a concordato sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., non sono consentiti in sede di legittimità (tra le tante, Sez.
art. 129 cod. proc. pen
44 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato infatti che i motivi, con cui si deduce genericamente la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., relativi a concordato sulla pena ex art.
art. 599-bis cod. proc. pen
pen., relativi a concordato sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., non sono consentiti in sede di legittimità (tra le tante, Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
pen., non sono consentiti in sede di legittimità (tra le tante, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSA ELENE nato a MONCALIERI il 21/02/1982 avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 44 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato infatti che i motivi, con cui si deduce genericamente la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., relativi a concordato sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., non sono consentiti in sede di legittimità (tra le tante, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i