Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility as facts on acquittal are not reviewable in legitimacy proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to evaluate conditions for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure regarding a settlement on penalty under Article 599-bis. The court ruled that such factual assessments fall outside the scope of review in legitimacy proceedings, citing established precedent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 599-bis cod. proc. pen.: Factual assessments regarding conditions for acquittal or settlement on penalty are not reviewable in proceedings for legitimacy.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSA ELENE nato a MONCALIERI il 21/02/1982 avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 44 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato infatti che i motivi, con cui si deduce genericamente la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., relativi a concordato sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., non sono consentiti in sede di legittimità (tra le tante, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i