Cassation court dismisses appeal as inadmissible for repeating merits already decided by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the arguments raised were merely reproductions of issues already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal of Genoa. The appellant sought to challenge the conviction for drug trafficking and the confiscation of a vehicle, but the lower court had already provided sufficient reasoning regarding the aggravating circumstance and the necessity of the vehicle for transport. Consequently, the court ruled that no new grounds existed for a review under the principle of finality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must present new grounds; arguments merely reproducing those already examined and dismissed by the court of first instance are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARHZALA YASSINE nato il 06/05/1998 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 43 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato infatti che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti gibridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 2, quanto all'accertamento in sede di giudizio abbreviato della circostanza aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 anche senza perizia, cfr. tra tante, Sez. 4, n. 34255 del 15/07/2014, Rv. 260640, trattandosi di un quantitativo assai rilevante; pag. 3 sulla confisca della autovettura, avendo la Corte di appello adeguatamente spiegato perché l'utilizzo di tale mezzo era essenziale per il trasporto);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3,1-1