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Ordinanza — n. 43929/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of merit review at final stage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43929/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the arguments raised were not permitted under the law in a final review proceeding. The court found the appellant's claims merely reproduced arguments already thoroughly examined and rejected by the lower court on substantive grounds. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: Arguments in a final appeal must not incroach upon the merits; if they merely reproduce issues already decided by the lower court with correct legal reasoning, the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Final Appeal Admissibility Merits Review Prohibition Repetitive Arguments Inadmissible Appeal cancellazione dall'albo avvocati esame di cassazione diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.p.
Art. 606 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
4 sulle ragioni, tratte dall'esame della vicenda in esame, che avevano portato ad escludere l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.);
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAHLOU MOUAD (CUI 02R6R56) nato il 06/09/1986 avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 40 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato infatti che tali motivi, con incursioni nel merito, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 3-4, sulla infondatezza della tesi difensiva, in questa sede meramente riproposta; pag. 4 sulle ragioni, tratte dall'esame della vicenda in esame, che avevano portato ad escludere l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3V-1-07'