Criminal appeal dismissed as inadmissible; material error claim rejected due to lack of chamber of council.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Pasquale Carbone inadmissible, rejecting his claim of material error regarding the sentence calculation. The court found that the alleged defect stemmed from a general nullity because the correction order lacked a chamber of council and party notification, rather than a material error. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 178 cod. proc. pen.; Art. 496 cod. proc. pen.: A correction order lacking a chamber of council and party notification constitutes a general nullity, not a material error, and must be challenged via ordinary appeal means.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONE PASQUALE nato a SAN MARCELLINO il 01/06/1958 avverso l'ordinanza del 24/05/2024 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di Pasquale Carbone deduce l'abnormità del provvedimento di rigetto di correzione di errore materiale; Considerato che il motivo è manifestamente infondato, in quanto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, non è abnorme, ma affetto da nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen., il provvedimento di correzione di errore materiale adottato senza fissazione della camera di consiglio e relativo avviso alle parti (ex plurimis:
Sez. 4, n. 8612 del 08/02/2022, Halili, Rv. 282933 - 01); Ritenuto, inoltre, che il vizio nel computo della pena dedotto dal ricorrente non è ascrivibile alla nozione di errore materiale, ma ad un vizio di legittimità, deducibile mediante gli ordinari mezzi di impugnazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 ottobre