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Ordinanza — n. 43927/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible; material error claim rejected due to lack of chamber of council.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43927/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Pasquale Carbone inadmissible, rejecting his claim of material error regarding the sentence calculation. The court found that the alleged defect stemmed from a general nullity because the correction order lacked a chamber of council and party notification, rather than a material error. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 178 cod. proc. pen.; Art. 496 cod. proc. pen.: A correction order lacking a chamber of council and party notification constitutes a general nullity, not a material error, and must be challenged via ordinary appeal means.

Parole chiave

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material error correction general nullity chamber of council party notification inadmissible appeal procedural defect Cassazione ordinanza correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

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Art. 178 cod. proc. pen.
Art. 496 cod. proc. pen.
art. 178 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 8612 del 08/02/2022, Halili, Rv. 282933 - 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONE PASQUALE nato a SAN MARCELLINO il 01/06/1958 avverso l'ordinanza del 24/05/2024 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di Pasquale Carbone deduce l'abnormità del provvedimento di rigetto di correzione di errore materiale; Considerato che il motivo è manifestamente infondato, in quanto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, non è abnorme, ma affetto da nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen., il provvedimento di correzione di errore materiale adottato senza fissazione della camera di consiglio e relativo avviso alle parti (ex plurimis:

Sez. 4, n. 8612 del 08/02/2022, Halili, Rv. 282933 - 01); Ritenuto, inoltre, che il vizio nel computo della pena dedotto dal ricorrente non è ascrivibile alla nozione di errore materiale, ma ad un vizio di legittimità, deducibile mediante gli ordinari mezzi di impugnazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 31 ottobre