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Ordinanza — n. 43926/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as facts and arguments were already reviewed by the lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43926/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Ferraro Fagno Flavio inadmissible. The lower court had already thoroughly examined the factual and legal grounds regarding criminal liability, rendering the new arguments merely repetitive. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals in cassation are inadmissible when they are based on facts already examined by the court of first instance or merely reproduce arguments already rejected with correct legal reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual review by lower court repetitive arguments rejection criminal liability assessment procedural costs and fine censure procedurali motivi di cassazione diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1334 del 12/12/2018
2, ove congrua giustificazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale per il reato ascritto, sia dal punto di vista oggettivo - in conformità, tra tante, a Sez. 6, n. 1334 del 12/12/2018, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARO FOGNO FLAVIO nato a ANDORNO MICCA il 06/07/1946 avverso la sentenza del 02/04/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 36 OSSERVA , Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato infatti che tali motivi sono declinati in fatto e sono comunque meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2, ove congrua giustificazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale per il reato ascritto, sia dal punto di vista oggettivo - in conformità, tra tante, a Sez. 6, n. 1334 del 12/12/2018, dep. 2019, Rv. 274836 - che soggettivo);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/1-