Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded grounds regarding non-punishment and civil standing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by D'Onza Michele inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the first ground unfounded because the non-punishment exclusion also relied on the appellant's prolonged failure to fulfill custody obligations, rendering him untraceable. Regarding the second ground, the court ruled that the appellant confused the special procurator role with civil action standing, noting the latter was properly authorized by the company administrator. Consequently, the appeal was rejected without granting the appellant the right to request a review of the inadmissibility decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 74 cod. proc. pen.; Art. 76 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded, particularly when they confuse distinct legal concepts or ignore established facts regarding the defendant's conduct and procedural standing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ONZA MICHELE nato a POLLA il 14/06/1984 avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 35 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto il primo motivo non considera che in ogni caso la motivazione di esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. si fondava anche sulla "protratta" violazione degli oneri di custodia incombenti sul ricorrente (da circa due anni il ricorrente si era infatti trasferito altrove, rendendosi irreperibile alla procedura e impedendo la vendita giudiziaria dei beni); il secondo motivo confonde la procura speciale che va conferita per la costituzione della parte civile ex art. 76 cod. proc. pen. con la legittimazione all'azione civile ex art. 74 cod. proc. pen. (nella specie, veniva in considerazione solo quest'ultimo profilo, risultando la persona costituita espressamente autorizzata dall'amministratrice della società danneggiata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Ritenuto che non si deve far luogo alla condann del ricorrente alla rifusione ,X41- i tek1ci delle spese in favore della parte civile, in quantolha prodotto una memoria contenente l'indicazione di elementi di contrasto ultronei rispetto alla valutazione preliminare di inammissibilità operata dal collegio secondo i presupposti e le peculiari finalità del meccanismo di cui all'art. 610, comma 1, cod. proc. pen. (cfr.
Sez. U. n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d la somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis