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Ordinanza — n. 43924/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as arguments seek factual re-evaluation outside the scope of legality review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43924/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of evidence regarding drug possession and abandonment, but the court found these arguments extraneous to the scope of legality review. The court determined that the lower court correctly applied legal principles to exclude the application of Article 131-bis of the Penal Code based on the permanent nature of drug possession.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Arguments seeking a re-evaluation or alternative reading of probative sources are inadmissible in legality proceedings as they fall outside the scope of the legality review and are distinct from the concept of distortion of evidence.

Parole chiave

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legality review scope re-evaluation of evidence inadmissibility of appeal drug possession permanence Article 131-bis exclusion motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
Art. 131-bis cod. pen.
4-5, dove si rinviene la non manifestamente illogica ricostruzione delle specifiche modalità del fatto e del grado di colpevolezza da esse desumibili, nonché l'entità del pericolo, che portavano ragionevolmente ad escludere l'applicabilità dell'art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
4-5, dove si rinviene la non manifestamente illogica ricostruzione delle specifiche modalità del fatto e del grado di colpevolezza da esse desumibili, nonché l'entità del pericolo, che portavano ragionevolmente ad escludere l'applicabilità dell'art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 34332 del 03/06/2009, Rv. 245200
tra tante, Sez. 4, n. 34332 del 03/06/2009, Rv. 245200);
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORABITO DANIELE nato a BUSTO ARSIZIO il 28/09/1986 avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 34 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato infatti che tali motivi sono volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranei al sindacato di legittimità e avulsi dalla nozione di travisamento della prova, risultando per contro che la Corte di appello ha affrontato i profili di censura con corretti argomenti giuridici, che venivano a superare le prospettazioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 4-5, dove si rinviene la non manifestamente illogica ricostruzione delle specifiche modalità del fatto e del grado di colpevolezza da esse desumibili, nonché l'entità del pericolo, che portavano ragionevolmente ad escludere l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen.) e manifestamente infondati (quanto all'abbandono dello zaino sul treno non si trattava di condotta post delictum, posto che la detenzione dello stupefacente ha natura permanente e la sua consumazione si protrae sino a quando è in essere la relazione di disponibilità della sostanza in capo al detentore, cfr. tra tante, Sez. 4, n. 34332 del 03/06/2009, Rv. 245200);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso