Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 43920/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for repeating merits already decided by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43920/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Fabio Zucca inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for leniency and the absence of intent, but these arguments were merely repetitions of issues already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal of Turin. The court ruled that such arguments are not permitted in a legality proceeding, which serves only to review the correct application of law rather than re-evaluating factual disputes.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal in legality is inadmissible if the grounds raised are merely reproductions of arguments already examined and dismissed by the court of first instance on the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
legality proceeding inadmissible appeal repetition of merits court of cassation procedural costs difetto di legittimazione del ministero pubblico legittimazione a contestare licenza difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZUCCA FABIO nato a MONCALIERI il 05/11/1990 avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 30 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato infatti che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 4 sulla sussistenza del dolo; pag. 5 sulla richiesta del ricorrente di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva infraquinquennale e di applicazione di pene sostitutive);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. , Così deciso il 31/10