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Ordinanza — n. 43919/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic and procedurally detached grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43919/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appellant's appeal inadmissible, ruling that the cited grounds were generic and entirely detached from the specific procedural context. The appellant argued against a non-existent mitigated sentence and an unmotivated penalty, while the court noted the actual conviction was for the statutory minimum. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: Appeals must be specific and grounded in the case; generic arguments detached from the proceedings are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds procedural detachment statutory minimum court costs procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia annullamento della cittadinanza agevolata diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANNA ILLIAS nato a GENOVA il 18/02/1986 avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 29 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato infatti che tali motivi sono generici e del tutto avulsi dalla vicenda processuale in esame (si fa riferimento invero ad una pena patteggiata, in realtà inesistente; ad una pena immotivata quanto a congruità, ma il ricorrente è stato condannato al minimo della pena edittale); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis4I31/10/2024. Il Con