Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity and precluded merits review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Simone Spinelli inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found that the arguments raised were neither specific to the actual grievances in the lower court's judgment nor did they constitute a valid review of merits already properly adjudicated. Consequently, the appeal was rejected because it attempted to re-litigate issues previously decided with correct legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are not specific to the actual grievances or if they re-propose merits issues already adequately examined and dismissed by the trial judge.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI SIMONE nato a LEGNAGO il 30/09/1988 avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 27 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato infatti che tali motivi sono in parte aspecifici rispetto alle effettive censure versate nell'appello e in parte ripropongono, con precluse incursioni nel merito, profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3, sulle ragioni del possesso delle chiavi da parte della compagna del ricorrente del locale in cui era stata allestita la illecita coltivazione e rispetto alle quali il ricorrente aveva dato l'assenso alla compagna alla consegna agli agenti di p.s.; pag. 4 sulla prova della destinazione illecita della coltivazione e della cannabis essiccata, indipendentemente dal rinvenimento di attrezzatura per lo spaccio; pag. 4 sul trattamento sanzionatorio, attesa anche la genericità del motivo di appello);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i