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Ordinanza — n. 43916/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic lack of motivation and legal qualification defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43916/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to provide sufficient motivation under Article 129 of the Code of Criminal Procedure and incorrectly qualified the facts. The court rejected these grounds as entirely generic, noting they lacked specific details regarding the alleged defects or their relevance.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 364 cod. proc. pen.: Appeals in the interest of law are inadmissible if the grounds are merely generic complaints about lack of motivation or legal qualification without specifying the vices or their relevance.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of motivation legal qualification defect generic grounds interest of law motivi di cassazione difetto di motivazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
26 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato infatti che tali motivi sono del tutto generici, in quanto limitati a lamentare l'omessa motivazione in relazione all'art. 129 cod.
Art. 364 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
26 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato infatti che tali motivi sono del tutto generici, in quanto limitati a lamentare l'omessa motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MHAILI FOUAD nato il 28/06/1985 avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 26 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato infatti che tali motivi sono del tutto generici, in quanto limitati a lamentare l'omessa motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. e il difetto di qualificazione giuridica del fatto, senza nulla altro specificare in ordine ai vizi dedotti anche in punto di rilevanza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3í/10/