Cassation court dismisses appeal claiming passive resistance was not violence, ruling facts are for trial judges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court misinterpreted evidence regarding the defendant's actions. The appellant argued that passive resistance, lacking active violence or threats, should have led to acquittal on charges of resisting a public official. The court ruled that re-evaluating factual findings constitutes a violation of the exclusive competence of the trial judge, not a defect of legality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; The Court of Cassation cannot substitute its own assessment of factual evidence for that of the trial judge, and appeals based on alternative interpretations of facts are inadmissible as they do not constitute a defect of legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILLAS SHADEI nato a DOLO il 20/09/1988 avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, Shadei Millas deduce la violazione dell'art.337 cod. pen. e il vizio della motivazione in ordine al mancato accoglimento del motivo di appello relativo alla richiesta di assoluzione della ricorrente dal delitto di resistenza a pubblico ufficiale, in quanto la stessa non avrebbe posto in essere atti di violenza o di minaccia ai danni delle forze dell'ordine, bensì di mera resistenza passiva;
Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve non già nella deduzione di un travisamento di una prova, bensì nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie rispetto a quella operata nelle sentenze di merito e, dunque, in una censura di generale travisamento del fatto; Ritenuto, che esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez.
U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 otto