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Ordinanza — n. 43913/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for being specific and lacking new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43913/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a second-instance judgment regarding witness testimony falsity and sentencing, but the court found these arguments merely repetitive of issues already decided by the lower court. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the required novelty and specificity for admissibility in a jurisdictional proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, n. 3 c.p.p.; Art. 365, comma 1, n. 1 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are specific and merely reproduce arguments already examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific grounds repetitive arguments jurisdictional review procedural costs motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, n. 3 c.p.p.
Art. 365, comma 1, n. 1 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIVAKOVA RUSZENA nato il 08/03/1973 avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 23 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato infatti che i primi due motivi sono aspecifici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagg. 7-9 sulla prova della falsità della testimonianza resa dall'imputata e della sua consapevolezza di tale falsità; pag. 9 sulla rilevanza della sua deposizione nel giudizio a quo e sul dolo; pag. 9 sulla prova della ricettazione, anche in ordine alla consapevolezza della provenienza illecita del televisore, non risultando per contro contestata in questa sede la sintesi dei motivi di appello, che non riguardavano lo scopo di profitto); che l'ultimo motivo è afferente alla determinazione del trattamento punitivo (attenuanti generiche), benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (pag. 10);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso