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Ordinanza — n. 43912/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to generic and repetitive grounds already reviewed by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43912/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Tommaso Magarotto inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the arguments generic and merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal of Venice. Consequently, the appeal was dismissed without substantive review because the legal grounds lacked novelty and specificity required for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court must be admissible; generic and repetitive grounds that do not raise new legal issues are inadmissible.

Parole chiave

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admissibility appeal generic grounds repetitive arguments legality review procedural costs legittimazione a ricorrere motivi di cassazione causa legittima

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGAROTTO TOMMASO nato a PIACENZA il 04/09/1972 avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 22 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato infatti che tali motivi sono ampiamente generici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2, sulla ritenuta responsabilità per i contestati reati e al dolo); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/10