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Ordinanza — n. 43911/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses asylum appeals as inadmissible due to non-specific and repetitive grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43911/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the asylum appeals filed by El Afifi Nizar and El Bachani Rachid inadmissible. The applicants argued against the Bologna Court of Appeal's decision, but the Supreme Court found their grounds non-specific and merely repetitive of issues already properly examined by the lower court. Consequently, the appeals were rejected, and the applicants were ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 367, comma 1, c.p.p.; Art. 10, comma 1, lett. a), d.p.r. n. 309/1990: Appeals in the interest of law are inadmissible if grounds are non-specific and merely repetitive of issues already decided by the court of first instance.

Parole chiave

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asylum appeal inadmissibility non-specific grounds repetitive arguments interest of law procedural costs Cassazione ordinanza Italian asylum law motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 367, comma 1, c.p.p.
Art. 10, comma 1, lett. a), d.p.r. n. 309/1990
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: EL AFIFI NIZAR nato il 22/04/2002 EL BACHANI RACHID nato il 28/01/1983 avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 21 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato infatti che i motivi sono aspecifici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (per il primo motivo proposto da El Bachani sull'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, si veda, in particolare, pag. 3; per il motivo proposto da entrambi i ricorrenti sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, cfr. pagg. 3-4);

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento alla Cassa delle ammende di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro 3.000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e .detla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il