Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to specific arguments already rejected by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appellant's appeal inadmissible and ordered the payment of procedural costs and a fine. The appellant argued against the lower court's finding that the drug quantity was not minor, but the court noted the arguments were non-specific and merely reproduced points already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal. Consequently, the court ruled that the appeal lacked new grounds and was therefore inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, c. 1, n. 2 c.p.c.; Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds are non-specific and merely reproduce arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KANANI ARBER nato il 13/05/1985 avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 20 OSSERVA Letta anche la memoria del difensore del ricorrente, con cui contesta la rilevata inammissibilità del ricorso, chiedendone la trattazione in pubblica udienza; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono inammissibili; Considerato infatti che tali motivi sono aspecifici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 della motivazione della sentenza impugnata, dove la Corte di appello ha spiegato con coretti argomenti non manifestamente illogici perché il fatto - anche al di là del dato ponderale, di per sé già significativo, trattandosi di 186 dosi medie giornaliere - non poteva ritenersi lieve, anche confutando la tesi difensiva, rimasta del tutto assertiva, rispetto alle emergenze di segno contrario, della destinazione della sostanza ad uso personale);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il