Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 43909/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic lack of specific non-prosecution grounds under Art. 129 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43909/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Grigoli Fausto inadmissible due to the lack of specific legal grounds. The appellant argued that the lower court failed to evaluate potential causes of non-prosecution under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but offered no concrete examples. The court rejected this because the arguments were too generic and did not identify specific facts or legal bases for non-prosecution.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 129 cod. proc. pen.; Appeals in criminal matters must be specific and grounded in law; generic invocations of non-prosecution causes without concrete identification are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility Article 129 Code of Criminal Procedure non-prosecution causes generic legal arguments Court of Cassazione lack of specificity procedural requirements caso di rigore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 129 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRIGOLI FAUSTO (CUI 03HQ8ZY) nato a VERONA il 21/04/1974 avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 19 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato infatti che tali motivi sono del tutto generici, in quanto limitati ad invocare nei confronti della sentenza impugnata, emessa in grado di appello, la messa mancata valutazione di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. senza peraltro neppure indicare quali siano in concreto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/10/2