Cassation court dismisses appeal as inadmissible for being specific and repetitive of lower court rulings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Raffaele Fiore inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued regarding the exclusive personal use of drugs, but the court found his arguments were merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal of Bologna. Consequently, the court ruled that the appeal lacked novelty and did not meet the legal requirements for admissibility in a final review proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be specific and not merely repetitive of arguments already decided by the lower court; generic or duplicative grounds render an appeal inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORE RAFFAELE (CUI 05NKXS6) nato a FOGGIA il 19/04/1996 avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 18 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato infatti che tali motivi sono aspecifici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 2-3, sul dedotto uso "esclusivamente" personale della sostanza stupefacente, smentito dalla Corte di appello sulla base di specifiche circostanze che deponevano per la destinazione illecita, che rendevanci ertanto irrilevante la documentazione di mera dipendenza del ricorrente dall'uso di sostanze stupefacenti);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3,V41