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Ordinanza — n. 43907/2024 — snpen Generato dall'IA

Recourse dismissed as grounds are unfounded regarding judge's discretion on short prison sentence substitution under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43907/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the applicant's arguments were manifestly unfounded. The applicant challenged the lower court's decision on the substitution of a short custodial sentence, arguing against the judge's discretionary evaluation. The court held that the appellate court correctly exercised its discretion by considering the nature of the crime and the offender's personality without contradicting the recidivism exclusion.

Regesto Legislator

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Art. 58 I n. 689 del 1981, come mod. dal d.lgs. n. 150 del 2022; Art. 133 cod. pen.: The substitution of short custodial sentences is a matter of judicial discretion requiring an evaluation of the offender's personality and the nature of the offense, which must be conducted without contradicting statutory aggravating factors like recidivism.

Parole chiave

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substitution of short sentences judicial discretion recidivism exclusion penal code provisions inadmissible appeal custodial sentence substitution discretionary evaluation motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 58 I n. 689 del 1981, come mod. dal d.lgs. n. 150 del 2022
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 2584 del 11/11/2023
ex multis, Sez. 2, n. 2584 del 11/11/2023, dep.
Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015
2024 che ha richiamato Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANE BESIM nato il 23/11/1978 avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 17 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non inammissibili; Considerato infatti che tali motivi sono manifestamente infondati in ordine alla valutazione che il giudice è tenuto a compiere per la sostituzione di pene detentive brevi (cfr. art. 58 I. n. 689 del 1981, come mod. dal d.lgs. n. 150 del 2022, secondo cui "la pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato"; in continuità con l'assetto precedente alla novella, la Corte di cassazione ha già precisato che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in considerazione, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato, cfr. ex multis, Sez. 2, n. 2584 del 11/11/2023, dep. 2024 che ha richiamato Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Rv. 263558); che nella specie tale valutazione è stata compiuta dalla Corte di appello nei termini sopra indicati (in termini non contraddittori con la esclusone della recidiva, che è aggravante che risponde ad altri parametri di valutazione);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso