Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 43906/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being merely reproducible of merits already decided.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43906/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against a first-instance judgment from Bologna, but the Court found the arguments were merely reproductions of issues already properly examined and dismissed by the lower court. Consequently, the Court ruled that these grounds were extraneous to the admissibility review of a cassation appeal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if the grounds are merely reproducible of profiles of criticism already adequately examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility reproducible grounds of criticism merits already decided extraneous to admissibility review court costs and fine impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione domanda di ricusazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
4, sulla ritenuta esclusione dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.);
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUKA LORENC nato il 25/09/1981 avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 16 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato infatti che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si veda, pag. 4, sulla ritenuta esclusione dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso'll 31/