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Ordinanza — n. 43905/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for being non-specific and merely reproducing lower court rulings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43905/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appellant's appeal inadmissible because the arguments were non-specific and merely reproduced points already examined by the lower court. The appellant, Alberto Gino Melis, challenged a second-instance judgment regarding alleged criminal liability, but the court found his submissions lacked novelty. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 364, n. 1 c.p.c.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the grounds are non-specific and merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal non-specific grounds reproductive arguments legitimacy review procedural costs motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
Art. 364, n. 1 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELIS ALBERTO GINO nato a VALDAGNO il 27/05/1984 avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 15 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato infatti che tali motivi sono aspecifici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31710/