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Ordinanza — n. 43904/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to specific and repetitive grounds already rejected by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43904/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were specific and merely reproduced arguments already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal. The appellant, a marijuana user, argued against the exclusion of personal use and the denial of suspensive penalty benefits, but the lower court found evidence of intent to sell and inconsistent confessions. Consequently, the court ruled that these specific complaints were not permitted in a legality proceeding as they lacked novelty.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: Appeals are inadmissible if grounds are specific and merely reproduce arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific grounds repetitive arguments legality proceeding drug trafficking intent motivazione inadeguata delle censure costituzionali inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAFA QANI nato il 21/07/2000 avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 14 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze aspecifiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato invero che: - (primo motivo) la Corte di appello ha illustrato adeguatamente gli elementi che portavano ad escludere l'uso personale della marijuana detenuta (ero lo stesso imputato ad aver escluso tale destinazione, espressamente dichiarando di avere l'intenzione di cederla per guadagnare essendo disoccupato; le circostanze fattuali riscontrate dagli operanti e i messaggi sul telefonino confermavano l'esistenza di un illecito traffico ad opera del ricorrente); - (secondo motivo) il ricorrente con l'appello aveva chiesto il beneficio sospensivo della pena per le "stesse motivazioni" delle attenuanti generiche (quali, la mera intenzione di effettuare cessioni, l'incensuratezza, la ammissione delle accuse) e la Corte di appello ha respinto implicitamente tale richiesta con l'esame della censura sulle attenuanti generiche, evidenziando come gli elementi valorizzati dalla difesa fossero irrilevanti o inconsistenti (come la mera intenzione di programmare cessioni future rispetto al quadro probatorio emerso dagli atti; la confessione, parziale, di una situazione già delineata processualmente, mentre alcun apporto era stato dato ai canali di rifornimento e allo smercio di droga);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d Ila somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos