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Ordinanza — n. 43903/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grievances and lack of legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43903/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court relied on mere presumptions regarding the presence of persons under Article 341-bis of the Penal Code and failed to apply the mitigating circumstance of putative self-defense under Article 393-bis. The court rejected these claims, noting that the appellate court used logical proof rather than presumptions, correctly evaluated the evidence against the appellant's arguments, and properly applied statutory parameters for generic mitigating circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 341-bis c.p.; Art. 393-bis c.p.; Art. 133 c.p.: Appeals to the Court of Cassation must be based on specific legal grounds; generic grievances, precluded complaints, or manifestly unfounded arguments do not constitute admissible grounds for review.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grievances putative self-defense logical proof court costs fine tempestività dell'istanza di ricusazione diritto di ottenere una decisione domanda d'asilo di rom

Disposizioni normative citate

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Art. 341-bis c.p.
Art. 393-bis c.p.
Art. 133 c.p.
art. 341-bis cod. pen
art 393-bis cod. pen
271228); - (secondo motivo) che la Corte di appello ha adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito la applicabilità della scriminante ex art 393-bis cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017
4 della sentenza impugnata), ma ad una prova logica, che costituisce uno strumento non meno qualificato rispetto a quella diretta o storica (tra tante, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALDI RAMON ANTONIO nato il 08/01/1988 avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 13 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche, precluse e manifestamente infondate; Considerato infatti: - (primo motivo) che la Corte di appello non è ricorsa a mere presunzioni sulla presenza di persone ai fatti ex art. 341-bis cod. pen. (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), ma ad una prova logica, che costituisce uno strumento non meno qualificato rispetto a quella diretta o storica (tra tante, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, Rv. 271228); - (secondo motivo) che la Corte di appello ha adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito la applicabilità della scriminante ex art 393-bis cod. pen. in forma putativa, e le censure in questa sede pretendono una alternativa lettura delle evidenze processuali; - (terzo motivo) che, quanto alle attenuanti generiche, con l'appello il ricorrente si era limitato a far valere che questi non aveva impedito la sua identificazione e genericamente la gravosità della pena e che a tale censura la Corte di appello ha risposto adeguatamente facendo rilevare che non vi erano elementi da valutare positivamente nel comportamento del ricorrente (parametro correttamente tratto ex art. 133 cod. pen.).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. . /Th Così dec