Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grievances unrelated to the lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appellant's appeal inadmissible, ordering the payment of court costs and a fine. The appellant raised generic complaints regarding the exclusion of non-prosecutability under Article 131-bis of the Penal Code, which the Court found unrelated to the lower court's adequate reasoning. Consequently, the Court rejected the arguments as legally impermissible in a legitimacy proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals must be based on specific legal grounds directly correlated to the lower court's reasoning; generic grievances unrelated to the judgment's motivation render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OBALUIYI ENDURANCE nato il 25/10/1998 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 12 OSSERVA Considerato che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche quanto alle questioni sottoposte con l'appello e comunque non correlate alla motivazione della sentenza che ha adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici il gravame (si veda, in particolare, pagg. 3-4 sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31