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Ordinanza — n. 43902/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grievances unrelated to the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43902/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appellant's appeal inadmissible, ordering the payment of court costs and a fine. The appellant raised generic complaints regarding the exclusion of non-prosecutability under Article 131-bis of the Penal Code, which the Court found unrelated to the lower court's adequate reasoning. Consequently, the Court rejected the arguments as legally impermissible in a legitimacy proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals must be based on specific legal grounds directly correlated to the lower court's reasoning; generic grievances unrelated to the judgment's motivation render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grievances non-prosecutability Article 131-bis legitimacy proceeding correlated reasoning court costs punibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
3-4 sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OBALUIYI ENDURANCE nato il 25/10/1998 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 12 OSSERVA Considerato che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche quanto alle questioni sottoposte con l'appello e comunque non correlate alla motivazione della sentenza che ha adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici il gravame (si veda, in particolare, pagg. 3-4 sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31