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Ordinanza — n. 43900/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and unfounded specificity claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43900/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for specific grounds regarding the lower court's decision, but the court found these complaints lacked legal specificity and were manifestly unfounded. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the statutory requirements for admissibility in a legitimacy proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.c.; Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.: Appeals must be based on specific legal grounds; complaints lacking specificity or manifestly unfounded regarding the specificity of the appeal are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility specific grounds legitimacy appeal procedural costs unfounded complaints esame di cassazione condono delle spese procedurali impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.c.
Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONSI ROLANDO nato a FERRARA il 17/04/1954 avverso l'ordinanza del 26/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; • 1 n. 10 OSSERVA Considerato che i motivi dedotti nel ricorso non sano consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze aspecifiche rispetto alle ragioni del provvedimento impugnato e manifestamente infondate quanto alla specificità dell'appello (cfr. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3