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Ordinanza — n. 43899/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to specific grievances not permitted by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43899/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's grievances were deemed non-allowed by law because they were merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal of Bologna. Consequently, the court rejected the specific arguments regarding the inapplicability of Article 393-bis of the Penal Code as they lacked novelty.

Regesto Legislator

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Art. 367, 368, 369 c.p.p.; Appeals to the Court of Cassation must be based on specific legal grounds; grievances that are merely repetitive of issues already decided by the lower court are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grievances specific grounds requirement procedural costs Cassation jurisdiction motivazione inadeguata delle censure costituzionali risarcimento per errore giudiziario risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Art. 369 c.p.p.
Art. 393-bis cod. pen.
5-6, sulla esclusione della applicabilità dell'art. 393-bis cod. pen., dove la Corte di appello ha in modo puntuale contestato le circostanze in fatto dedotte dalla difesa nella ricostruzione degli avvenimenti);
art. 393-bis cod. pen
5-6, sulla esclusione della applicabilità dell'art. 393-bis cod. pen., dove la Corte di appello ha in modo puntuale contestato le circostanze in fatto dedotte dalla difesa nella ricostruzione degli avvenimenti);
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FELICE LORENZO nato a GROTTAGLIE il 08/11/1967 avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 9 OSSERVA Considerato che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze aspecifiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagg. 5-6, sulla esclusione della applicabilità dell'art. 393-bis cod. pen., dove la Corte di appello ha in modo puntuale contestato le circostanze in fatto dedotte dalla difesa nella ricostruzione degli avvenimenti);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso./i/1 3179.0/2024.