Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to factual complaints and awards costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred on facts regarding the adequacy of the report, language proficiency, and innocence, but these were deemed mere factual complaints barred in a legality proceeding. The court rejected the appeal because the contested issues had already been properly examined and dismissed by the trial judge with correct legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 2, cod. proc. pen.: Appeals in legality proceedings are inadmissible if they consist solely of factual complaints or are merely reproductions of arguments already examined by the trial judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRENGA LILANA nato il 22/04/1963 avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 8 OSSERVA Letta anche la memoria presentata dalla parte civile; di Considerato che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di fatto, anche in diretto confronto con gli atti del processo (quanto all'idoneità della denuncia a determinare l'inizio di indagini penali; alla padronanza dell'imputata della lingua italiana; alla consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato) e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3 sulla non necessità perla ritenuta responsabilità per il contestato reato di calunnia di una denuncia formale; nonchè pag. 4 sulla sussistenza del dolo);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Ritenuto che non si deve far luogo invece alla condanna del ricorrente alla -b< 4+44.X <i rifusione delle spese in favore della parte civile, in quanto, ha prodotto una J memoria contenente l'indicazione di elementi di contrasto ultronei rispetto alla valutazione preliminare di inammissibilità operata dal collegio secondo i presupposti e le peculiari finalità del meccanismo di cui all'art. 610, comma 1, cod. proc. pen. (cfr.
Sez. U. n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis