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Ordinanza — n. 43897/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grievances are inadmissible due to lack of procedural standing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43897/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Romeo Antonino inadmissible. The appellant argued against a second-instance judgment regarding sentencing and evidence evaluation, but the court found these grievances procedurally barred. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: Appeals based on the alleged misrepresentation of evidence or excessive punishment are inadmissible if they merely propose a different assessment of facts already examined by the trial court without raising new legal issues.

Parole chiave

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inadmissible appeal misrepresentation of evidence excessive punishment procedural bar Corte di Cassazione second instance review court costs revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMEO ANTONINO nato a SINOPOLI il 13/01/1980 avverso la sentenza del 31/01/2019 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 7 OSSERVA Considerato che i motivi dedotti nel ricorso inammissibili, perché costituiti da doglianze: - (primo motivo) precluse, in quanto non sono consentite, neppure attraverso la evocazione del vizio del travisamento della prova, le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito; - (secondo motivo) afferenti al trattamento punitivo (recidiva), benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. p. 8);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i