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Ordinanza — n. 43895/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to late submission of defense arguments and improper grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43895/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Carmelo Ciccone inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's decision was flawed regarding prescription limits and sentencing, but submitted a new defense memorandum significantly after the deadline. The court rejected these grounds because the late submission violated procedural rules and the arguments did not meet the strict requirements for admissibility at the stage of legality.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 363 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be filed within the statutory time limit; arguments submitted after the deadline are inadmissible, and grounds based on procedural defects like late submission are not permitted at the stage of legality.

Parole chiave

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inadmissible appeal late submission defense stage of legality procedural time limits Cassa delle ammende momento del reato calciatore professionista consumo di canapa

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 363 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 22781 del 30/03/2021, Rv. 281316
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICCONE CARMELO nato a PALMI il 13/03/1961 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 5 OSSERVA Vista anche la memoria difensiva a sostegno della intervenuta prescrizione del capo b), depositata viepiù tardivamente (con pec del 29 ottobre 2024); Considerato che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti darlà legge-in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze: - (primo motivo) precluse, in quanto l'annullamento con rinvio della Suprema Corte era limitato alla sola sussistenza dell'aggravante mafiosa e non alla sussistenza del reato; - (secondo motivo) manifestamente infondate, alla luce del principio consolidato affermato da Sez. 5, n. 22781 del 30/03/2021, Rv. 281316 in tema di prescrizione; - (terzo motivo) afferenti alla determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione sul punto (cfr. pag. 6);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de