Cassation Court dismisses appeal against inadmissibility of claim regarding prosecutor's archiving of non-crime report.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to manifest unfoundedness. The appellant argued the trial court erred in rejecting a claim against the prosecutor's decision to archive a Model 45 report. The court ruled that such archiving by the prosecutor is not a judicial act and therefore cannot be challenged for abnormality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 408 cod. proc. pen.; The decision by the public prosecutor to archive a Model 45 report, even upon request of the injured party, is not subject to appeal for abnormality as it lacks judicial nature.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONE FRANCO nato a TORRITA DI SIENA il 25/06/1962 avverso l'ordinanza del 21/05/2024 del TRIBUNALE di MILANOdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di Franco Carbone deduce l'abnormità del provvedimento del Tribunale di Milano, che ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto avverso l'iscrizione a mod. 45 disposta da parte del pubblico ministero; Considerato che il motivo è inammissibile, per manifesta infondatezza, in quanto legittimamente il Tribunale di Milano ha ritenuto non reclamabile il provvedimento del pubblico Ministero;
Rilevato, infatti, che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, non è impugnabile il provvedimento con cui il P.M., omettendo l'avviso previsto dall'art. 408 cod. proc. pen., ancorché richiesto dalla persona offesa, disponga direttamente la trasmissione in archivio (cd. "cestinazione") di una denuncia iscritta a modello 45 quale atto non costituente notizia di reato, non avendo tale provvedimento natura giurisdizionale, in quanto proveniente da una parte processuale, e non potendo quindi essere impugnato per abnormità, anche se illegittimo (ex plurimis:
Sez. 6, n. 27532 del 08/04/2015, Zingaretti, Rv. 264085 - 01; Sez. 7, n. 48888 del 15/11/2012, Ferri, Rv. 253926; Sez. 6, n. 31278 del 6/0/2009, Ignoti, Rv. 244640; Sez. 3, n. 3653 del 11/12/2013, dep. 2014, ignoti, Rv. 258594 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 o