Cassation court dismisses appeal claiming administrative act of judge substitution is abnormally void.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Giulio Murano inadmissible, rejecting his claim that the President's order substituting the investigating judge was abnormally void. The court held that such orders by judicial office directors are merely administrative and lack the judicial nature required to constitute an 'abnormality' under criminal procedure law. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2 disp. att. cod. proc. pen.; The order by a judicial office director regarding the assignment and convening of criminal proceedings is an administrative act, not a judicial one, and therefore cannot be challenged as 'abnormal' under criminal procedure law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MURANO GIULIO nato a ROMA il 01/11/1952 avverso il provvedimento del 10/05/2024 del TRIBUNALE di BRINDISIdato avv& alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di Giulio Murano deduce l'abnormità del provvedimento del Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Brindisi, che in data 10.05.2024, ha accolto «l'istanza di sostituzione del giudice istruttore» richiesta nel procedimento penale n. 969/2021 RGNR Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi e 297/23 RG Trib., pendente presso il Tribunale di Brindisi e ha ribadito le proprie censure con motivi aggiunti depositati in data 14 ottobre 2023;
Rilevato che i motivi dedotti sono manifestamente infondati, in quanto il provvedimento sulla riunione adottato ai sensi dell'art. 2 disp. att. cod. proc. pen. dal dirigente dell'ufficio giudiziario non è ricorribile per cassazione, tanto meno quanto atto abnorme; Considerato, infatti, che l'abnormità, sia sotto il profilo strutturale, che quello funzionale, per come configurata dalla giurisprudenza di legittimità è un vizio configurabile solo per gli atti adottati dal giudice nel processo penale (ex plurimis: Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, Rv. 283552 - 01;
Sez. U, n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, Rv. 273581) e non per il provvedimento di assegnazione e di riunione dei processi adottati dal dirigente dell'ufficio giudiziario, che essendo meramente ordinatorio, ha natura amministrativa e non giurisdizionale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 otto