Ordinanza — n. 43808/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 20 settembre 2023 il G.I.P. del Tribunale di Lamezia Terme ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Folino Stefan la pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.066,00 di ammenda, sostituita ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 in 124 giorni di lavoro di pubblica utilità presso un'associazione di volontariato, in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs. n. 285 del 1992. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: l'illegittimità costituzionale dell'art. 444 cod. proc. pen., per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede la diminuzione fino alla metà della pena per i reati contravvenzionali; l'assenza del previo accordo tra le parti in ordine alla pena da applicare, dovendo essere considerato nullo quello intervenuto in sua assenza in udienza, in quanto raggiunto da un sostituto processuale del difensore di fiducia privo del relativo potere.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43808/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non consentiti. 2.1. Manifestamente infondata, in primo luogo, è la questione di legittimità costituzionale dell'art. 444 cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui, nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti per reati contravvenzionali, prevede la diminuzione della pena fino a un terzo, anziché fino alla metà, considerato che trattasi di tematica del tutto irrilevante, in quanto inerente alla pena che, nel caso di specie, è stata frutto di specifico accordo tra le parti. 2.2.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOLINO STEFAN nato il 29/08/1982 avverso la sentenza del 20/09/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LAMEZIA TERMEudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 20 settembre 2023 il G.I.P. del Tribunale di Lamezia Terme ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Folino Stefan la pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.066,00 di ammenda, sostituita ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 in 124 giorni di lavoro di pubblica utilità presso un'associazione di volontariato, in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs. n. 285 del 1992. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: l'illegittimità costituzionale dell'art. 444 cod. proc. pen., per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede la diminuzione fino alla metà della pena per i reati contravvenzionali; l'assenza del previo accordo tra le parti in ordine alla pena da applicare, dovendo essere considerato nullo quello intervenuto in sua assenza in udienza, in quanto raggiunto da un sostituto processuale del difensore di fiducia privo del relativo potere.
Il difensore ha depositato successiva memoria scritta, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non consentiti. 2.1. Manifestamente infondata, in primo luogo, è la questione di legittimità costituzionale dell'art. 444 cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui, nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti per reati contravvenzionali, prevede la diminuzione della pena fino a un terzo, anziché fino alla metà, considerato che trattasi di tematica del tutto irrilevante, in quanto inerente alla pena che, nel caso di specie, è stata frutto di specifico accordo tra le parti. 2.2.
Del pari manifestamente infondata è anche la seconda censura dedotta dal ricorrente, essendo stato correttamente perfezionato l'accordo tra le parti, dovendo, nella specie, trovare applicazione il principio espresso da questa Corte di legittimità per cui il sostituto del difensore di fiducia, cui l'imputato abbia t i L i t,lh./.1_ ciato procura speciale per la presentazione dell'istanza di Conco.34, . rilay i t_ . appTeTI-O-_-ex-311T7599-bis -- proc. pen. con facoltà di determinare l'entità della pena, può validamente perfezionare l'accordo sulla pena nella misura specificamente indicata dal procuratore speciale, perché in tal caso il sostituto è mero "nuncius" della sua volontà (così, Sez. 5, n. 34988 del 06/10/2020, Egitto, Rv. 279983-01).
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 3 aprile 2024 Il Consigli