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Ordinanza — n. 43799/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to non-justiciable factual re-evaluation and lack of specific argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43799/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for resisting a public official, arguing errors in fact-finding, recidivism assessment, and sentencing mitigation. The court rejected these grounds because the Supreme Court cannot re-evaluate factual evidence or substitute its own discretion for that of the lower courts without specific, logical arguments.

Regesto Legislator

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Art. 192 cod. proc. pen.; Art. 99 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: The Supreme Court lacks jurisdiction to re-evaluate factual elements or substitute its own discretion for the lower courts' assessment of evidence and sentencing circumstances.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual re-evaluation prohibited recidivism assessment standards sentencing mitigation denial discretionary power lower courts recidiva nell'infrazione procedura di revisione penale altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 192 cod. proc. pen.
Art. 99 cod. pen.
inosservanza o erronea applicazione di legge in relazione all'art. 99 cod. pen., con riguardo alla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata e specifica; inosservanza o erronea applicazione di legge in relazione all'art.
Art. 62-bis cod. pen.
pen., con riguardo alla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata e specifica; inosservanza o erronea applicazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen., lamentando l'omesso riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
artt. 192 cod. proc. pen
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con tre distinti motivi: inosservanza o erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen.
art. 99 cod. pen
inosservanza o erronea applicazione di legge in relazione all'art. 99 cod. pen., con riguardo alla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata e specifica; inosservanza o erronea applicazione di legge in relazione all'art.
art. 62-bis cod. pen
pen., con riguardo alla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata e specifica; inosservanza o erronea applicazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen., lamentando l'omesso riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta
Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita
In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.
Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Del Chicca
Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, P.G., Calibè
Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri
pen., esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

, seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARRA MARIANO nato a NAPOLI il 10/06/1991 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 28 febbraio 2023 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del G.U.P. del locale Tribunale del 4 maggio 2022 con cui Marra Mariano era stato condannato alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen., e 110, 337, 61 n. 2 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con tre distinti motivi: inosservanza o erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 337 cod. pen., in ordine alla ritenuta erronea configurazione della sua responsabilità penale;. inosservanza o erronea applicazione di legge in relazione all'art. 99 cod. pen., con riguardo alla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata e specifica; inosservanza o erronea applicazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen., lamentando l'omesso riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. 2.1. Ed infatti, con riguardo alla prima doglianza, deve essere osservato come esuli dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945-01). La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109-01).

In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01).Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, deve essere osservato, allora, come l'imputato in realtà invochi un'inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio in atti, e, quindi, una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova e di qualificazione del fatto delittuoso, senza confrontarsi, con la dovuta specificità, con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito, mediante cui sono pervenuti ad affermare, in ragione del complessivo compendio probatorio in atti (cfr. p. 3 della sentenza impugnata), il pieno riconoscimento della responsabilità penale del prevenuto in ordine all'integrazione del delitto di resistenza a un pubblico ufficiale, tenuto conto della condotta violenta da lui perpetrata in danno di un operante al momento dell'effettuazione dall'arresto. 2.2.

Parimenti inammissibile è la seconda doglianza eccepita. da parte del ricorrente, essendo essa priva di adeguato confronto con le argomentazioni presenti nella decisione impugnata (cfr. pag.

3) in ordine alla ricorrenza della contestata recidiva. Quest'ultima, infatti, appare lineare e congrua, oltre che priva di contraddizioni evidenti, e quindi inidonea ad essere sottoposta al sindacato di legittimità. Essa si conforma, in particolare, ai principi che regolano il fondamento degli aumenti di pena previsti a carico del condannato, non essendosi limitata a dedurre la pericolosità sociale del prevenuto dal mero fatto descrittivo dell'esistenza di precedenti specifici, ma che ha in concreto esaminato, sulla scorta dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, in particolare verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Del Chicca, Rv. 270419-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, P.G., Calibè, Rv. 247838-01). 2.3. Allo stesso modo manifestamente infondata è pure la censura inerente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, osservato che la motivazione resa dalla Corte di appello (cfr. pp. 3 e s.) ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare all'imputato il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen., esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01).3.

All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 3 aprile