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Ordinanza — n. 43796/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to non-justifiable review of factual evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43796/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Pierina Villani's cassation appeal inadmissible because it sought a prohibited re-evaluation of factual evidence. The appellant argued for a different assessment of the reasonable doubt standard regarding her criminal responsibility, but the Court held that such factual appreciation is exclusively the domain of the trial judge. Consequently, the appeal was rejected as an impermissible challenge to the discretion of the lower courts in weighing testimonial evidence.

Regesto Legislator

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Art. 606, lett. e) cod. proc. pen.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or substitute its own assessment of evidence for that of the trial judge, limiting its review to legal vices in the reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual evidence re-evaluation reasonable doubt standard discretionary power trial judge criminal responsibility assessment furto aggravato prove acquisite illegalmente difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell'art. 606, lett.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta
Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita
In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VILLANI PIERINA nato a SCANDIANO il 16/10/1991 avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 16 settembre 2022 la Corte di appello di Brescia ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 21 maggio 2018 con cui Villani Pierina era stata condannata alla pena di anni uno di reclusione ed euro 300,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 e 5 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, manifesta illogicità della motivazione in relazione al riconoscimento, ogni ragionevole dubbio, della sua responsabilità penale.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in. quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Deve essere ribadito, infatti, come esuli dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945-01).

La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109-01).

In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01). Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, deve essere osservato, allora, come la ricorrente in realtà invochi un'inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio in atti, e, quindi, una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi, con la dovuta specificità, con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito, mediante cui sono pervenuti ad affermare, in ragione della ritenuta adeguatezza e plausibilità del contenuto della testimonianza resa dal Carabiniere Arcidiacono Marco (cfr. pp. 4 e s. della sentenza impugnata), il pieno riconoscimento della responsabilità penale della prevenuta.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. - Così deciso in Roma il 3 aprile 2024 Il Consigliere