Italian Court dismisses appeals against reduced sentence for attempted theft, citing lack of admissible grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Macovich Daiana and Braidic Teresa inadmissible due to non-justifiable grounds. The appellants argued for a different factual assessment regarding Braidic's liability and the denial of generic mitigating circumstances. The court rejected these claims because the Court of Cassation cannot re-evaluate facts or substitute its own discretion for that of the lower appellate court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, lett. e) c.p.p.; Art. 62-bis c.p.: The Court of Cassation lacks the power to re-read factual elements or substitute its own evaluation of evidence for that of the court of first instance, rendering appeals based on such grounds inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MACOVICH DAIANA nato a TREVIGLIO il 15/04/1987 BRAIDIC TERESA nato a VERONA il 18/01/1976 avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 25 ottobre 2022 la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 26 maggio 2022, ha ridotto la pena inflitta a Macovich Daiana e Braidic Teresa nella misura di mesi uno, giorni dieci di reclusione ed euro 70,00 di multa per ciascuna in ordine al reato loro contestato di tentato furto in concorso. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le due imputate, a mezzo del loro difensore, deducendo, con due distinti motivi: inosservanza ed erronea applicazione di legge in ordine al disposto riconoscimento della penale responsabilità di Braidic Teresa; inosservanza ed erronea applicazione di legge per il mancato riconoscimento ad entrambe delle circostanze attenuanti generiche.
2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. 2.1. Ed infatti, con riferimento alla prima doglianza, deve essere osservato come esuli dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.
U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945-01). La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109-01).
In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01). Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, deve essere osservato, allora, come le imputate in realtà invochino un'inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio in atti, e, quindi, una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova e di qualificazione del fatto delittuoso, senza confrontarsi, con la dovuta specificità, con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la penale responsabilità della Braidic, la quale, pur non detenendo materialmente il bene sottratto, era posizionata accanto alla coimputata Macovich ed aveva accelerato il passo unitamente a quest'ultima non appena udito il suono dell'allarme antitaccheggio (cfr. p. 3 della sentenza impugnata). 2.2.
Parimenti inammissibile è la seconda doglianza eccepita dalle ricorrenti, in quanto proposta con motivo manifestamente infondato, osservato che la motivazione resa dalla Corte di appello ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. alle imputate, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01).
3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuna in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuna in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 3 aprile 2024 I