Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to critically analyze lower court's reasoning on procedural standing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to critically engage with the appellate court's reasoning regarding the lack of procedural standing. The appellant merely reiterated arguments from the first-instance appeal without addressing the specific legal grounds and factual elements used by the lower courts to reject the claim of procedural standing. The court ruled that such repetitive arguments, lacking a specific critique of the contested decision's logic, constitute a generic complaint rather than a valid legal challenge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129, Art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; The cassation appeal must contain a specific, argumentative critique of the lower court's decision by contrasting the reasons of law and facts supporting the dissent; mere repetition of previously rejected arguments or generic complaints about the lack of motivation renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO MASSIMO nato a CATANIA il 12/08/1970 avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 22 febbraio 2023 la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia del locale Tribunale dell'8 giugno 2022 con cui Romano Massimo era stato condannato alla pena di mesi quattro, giorni quindici di reclusione ed euro 108,30 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 7 cod. pen. (capo 1) e 707 cod. pen. (capo 2). Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 129 e 546, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen., oltre a motivazione carente e insufficiente in ordine alla dedotta mancanza della condizione di procedibilità.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Deve essere osservato, infatti, come esso, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in ordine alle ragioni per cui è da ritenersi infondata la ritenuta carenza della condizione di procedibilità - configurandosi la ricorrenza dell'aggravante dell'esposizione del bene oggetto del tentato furto alla pubblica fede, di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. (cfr. p. 4 della sentenza impugnata) - reiteri le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado.
Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.
Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento).• E' inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre:
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01).
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 3 aprile 2024 Il Consigliere es