Cassation court dismisses appeal for lack of specificity regarding attempted vs consummated robbery charges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Eduardo Terracciano inadmissible due to a lack of specific motivation required by law. The appellant challenged the lower court's finding that the robbery was consummated rather than attempted, arguing procedural flaws. The court rejected this, stating that the appeal lacked the necessary concrete details to be admissible and that the lower court's reasoning was coherent and sufficient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 cod. proc. pen.; Art. 56 e 628 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks specific motivation, and the distinction between attempted and consummated robbery depends on the acquisition of autonomous control over the stolen goods.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TERRACCIANO EDUARDO nato a NAPOLI il 07/06/1981 avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Eduardo Terracciano; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e i vizi motivazionali in relazione agli artt. 56 e 628 cod. pen., oltre ad essere privo di concreta specificità, è anche manifestamente infondato; che, invero, integra il reato di rapina, consumata, e non tentata, la condotta di chi si impossessa della refurtiva, acquisendone l'autonoma disponibilità, pur se l'impossessamento sia avvenuto sotto il controllo, anche costante, delle Forze dell'Ordine, laddove queste siano intervenute solo dopo la sottrazione, in quanto il delitto previsto dall'art. 628 cod. pen. si consuma nel momento e nel luogo in cui si verificano l'ingiusto profitto e l'altrui danno patrimoniale, a nulla rilevando, invece, la mera temporaneità del possesso conseguito (cfr.
Sez. 2, n. 7500 del 26/01/2017, Hamidovic, Rv. 269576; Sez. 2, n. 5663 del 20/11/2012, dep. 2013, Alexa Catalin, Rv. 254691); che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie consumata di cui all'art. 628 cod. pen., ampiamente argomentando sul punto (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8 della motivazione); considerato che il secondo motivo, con il quale si deducono la violazione di legge e i vizi motivazionali in relazione all'art. 368 cod. pen., oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01;
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849- 01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01); che, inoltre, in sede di legittimità, non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, qualora risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata ed in assenza di deduzioni sulla decisività di quei rilievi, ove siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; che, peraltro, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, infatti, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno, dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (cfr.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che, nel caso di specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 8 — 11 della motivazione quanto ai diversi momenti che portavano all'arresto del ricorrente ed alla piena compatibilità delle lesioni in considerazione della intervenuta ricostruzione della dinamica dei fatti imputati, anche in relazione alla documentazione medica acquisita); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del