Cassation appeal dismissed as repetitive and inadmissible due to lack of new grounds compared to rejected second instance appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeals filed by Leonardo Cirulli and Cosimo Simone inadmissible. The appellants argued for a violation of law regarding the consummation of the crime, but the Court found their arguments merely repetitive of those already rejected by the Court of Appeal of Bari. Consequently, the Court upheld the lower court's finding that the crime was consummated based on the dismantling of vehicle identification plates and the engine block.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 56, 648-bis cod. pen.; Cassation appeals founded on the same grounds as those proposed in the appeal and motivatedly rejected in the second instance are inadmissible due to the unreviewability of adequately motivated merit evaluations and the genericity of complaints.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CIRULLI LEONARDO nato a CERIGNOLA il 14/12/1972 SIMONE COSIMO nato a CERIGNOLA il 09/07/1988 avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati, con unico atto, nell'interesse di Leonardo Cirulli e Cosimo Simone; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 56 e 648-bis cod. pen., è del tutto reiterativo e non si confronta con la motivazione della Corte di appello, del tutto immune di illogicità e in assenza di qualsiasi violazione di legge, quanto alla intervenuta consumazione del delitto contestato (atteso lo smontaggio e distacco delle targhe alfanumeriche e della targhetta identificativa del veicolo); atteso che deve essere in tale senso ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01). che la Corte di appello, con corretta argomentazione e qualificazione giuridica ha correttamente ritenuto la consumazione del reato imputato in considerazione dell'esito della istruttoria dibattimentale (che dimostrava che gli imputati erano stati sorpresi a effettuare operazioni di smontaggio dei pezzi di un'autovettura già priva delle targhe identificative e con il blocco motore totalmente smontato, così che, per individuarne l'origine, si rendevano necessarie ulteriori indagini tese appunto ad individuare il numero di telaio cui era accoppiato il blocco motore, nonché il numero originario delle targhe); che, difatti, la manomissione di elementi identificativi di un veicolo (quali, ad esempio, targa, numero di telaio, numeri di identificazione di parti meccaniche) integra il delitto di riciclaggio perché ostacola l'accertamento della provenienza del bene (cfr.
Sez. 2, n. 30842 del 03/04/2013, Giordano, Rv. 257059); che il fatto così ricostruito è stato correttamente sussunto nella fattispecie di cui all'art. 648-bis cod.pen. (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3), rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i