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Ordinanza — n. 43613/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds and repetition of rejected second-instance arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43613/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of specific grounds and the total repetition of arguments already rejected by the Court of Appeal. The appellant alleged violations of specific criminal code articles, but the Court found these complaints generic, indeterminate, and devoid of any new logical or legal analysis distinct from the lower court's decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 62-bis, 133, 648 c.p.: A cassation appeal is inadmissible if its grounds lack the required specificity and merely repeat arguments already rejected in the second instance without providing new, distinct reasoning.

Parole chiave

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lack of specificity repetition of arguments inadmissible appeal second instance rejection cassation grounds motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Art. 62-bis c.p.
Art. 133 c.p.
Art. 648 c.p.
art. 581 cod. proc. pen
pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv.
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco
236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv.
Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato
255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv.
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami
259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza
Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
283340; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
279549 - 02; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALASSO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 20/01/1982 avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Giuseppe Galasso; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizio della motivazione perché omessa, contraddittoria e manifestamente illogica in modo congiunto in relazione agli artt. 62-bis, 133 e 648, secondo (oggi quarto) comma, cod. pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità (Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02;

Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami, Rv. 277710 -01); che i motivi, oltre che confusi nella loro enunciazione, si caratterizzano per totale reiteratività e come tali si devono ritenere non consentiti; in tal senso deve essere ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01); che, comunque, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.

Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), le doglianze difensive dell'appello, genericamente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i