Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and total repetition of lower court arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Gennaro Notte inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for a violation of law regarding Article 648 of the Penal Code, but the court found the grounds lacked the required specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal merely reiterated the lower court's reasoning without presenting new evidence or specific procedural errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 648 c.p.: An appeal is inadmissible if the grounds lack the specificity required by law and are totally repetitive of the lower court's reasoning without identifying specific procedural errors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOTTE GENNARO nato a NAPOLI il 13/02/1996 avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Gennaro Notte; ritenuto che il motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e vizio della motivazione perché omessa in relazione all'art. 648, secondo (oggi quarto) comma, cod.pen., oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede in quanto totalmente reiterativo in mancanza di confronto con la motivazione; che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.
Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340), le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si veda, in particolare, pag. 3, dove si è evidenziato il valore di mercato del bene, le sue condizioni di funzionamento e la piena funzionalità alle esigenze del ricorrente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 29