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Ordinanza — n. 43611/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of devoluto scope and manifestly unfounded arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43611/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Doni Massimo inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for a re-evaluation of recidivism and dangerousness, but the court found the first ground unfounded because the Court of Appeal had already explicitly addressed the recidivism issue within the devoluto scope. The second ground was rejected as it concerned an issue not included in the annulment proceedings with remand. Consequently, the court ruled that the appeal could not be examined on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised do not fall within the scope of the devoluto or are manifestly unfounded due to a lack of comparison with the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal devoluto scope recidivism assessment Court of Cassation procedural inadmissibility recidiva nell'infrazione impugnabilità della decisione di rinvio rischio di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
Art. 81 cod.pen.
art. 81 cod.pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DONI MASSIMO nato a CATANIA il 18/09/1972 avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Doni Massimo; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e vizio della motivazione perché omessa in relazione al giudizio devoluto a seguito di annullamento della Sesta sezione penale è manifestamente infondato, in mancanza di confronto con la motivazione della Corte di appello, che ha specificamente affrontato, nell'ambito del perimetro delibativo devoluto, il tema relativo alla sussistenza della recidiva, richiamando le allegazioni delle parti quanto alla specifica contestazione della stessa ed esprimendo conseguentemente un giudizio di esplicita condivisione della valutazione sul punto effettuata in precedenza dal giudice di primo grado; che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione del giudizio espresso in tema di pericolosità dalla Corte di appello, con motivazione del tutto immune da illogicità, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede; atteso che il secondo motivo non è consentito, non rientrando il capo oggetto di contestazione quanto alla applicazione della disciplina di cui all'art. 81 cod.pen. tra quelli devoluti in sede di annullamento con rinvio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il