Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding double conformity and motivation vices.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant alleged violations of Article 648 and defects in the lower court's reasoning regarding responsibility and legal qualification, but these arguments were deemed merely repetitive without engaging with the appellate court's specific motivations. The court ruled that the appellant's complaints merely prefigured a re-evaluation of evidence rather than identifying specific distortions of procedural emergencies, thus failing the specificity threshold.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; Art. 581 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity by merely reiterating arguments without contrasting them with the lower court's detailed reasoning or identifying specific distortions of procedural facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANNUNZIATA CIRO nato a NAPOLI il 22/01/1985 avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Ciro Annunziata; ritenuto che il motivo di ricorso, con il quale si deduce congiuntamente la violazione di legge in relazione all'art. 648 cod. pen. e il vizio della motivazione in ogni sua forma in punto di responsabilità e qualificazione giuridica, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede in quanto meramente reiterativo in assenza di qualsiasi confronto con la motivazione della Corte di appello; che, invero, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata, per come integrata dalle confermate ragioni del primo giudice, e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni dei giudici censurati, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, come avvenuto nel caso in esame in considerazione di un motivo del tutto generico, senza alcuna specifica considerazione delle argomentazioni spese dal giudice di appello con motivazione del tutto immune da illogicità; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.
Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373 - 01; Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, Li Cheng, Rv. 277594 - 01), nonché attraverso il ricorso alla motivazione per relationem, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso