Italian Court dismisses appeals for lack of specific legal grounds and unsupported arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals filed by the Braidic couple inadmissible, ordering them to pay court costs. The court ruled that the first appeal lacked the required specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure, as it failed to pinpoint specific procedural errors. Additionally, the second appeal was rejected as manifestly unfounded because the lower court's reasoning sufficiently addressed the co-defendant's position without needing to consider every single argument presented.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 110, 640, 62-bis c.p.: Appeals must cite specific legal violations with precise factual correlation; generic complaints or arguments merely rehashing the merits without identifying decisive procedural travesties are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BRAIDIC GIUSEPPE nato a SAN DANIELE DEL FRIULI il 07/01/1994 BRAIDIC INGRID nato a RIVA DEL GARDA il 05/02/1977 avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati, con unico atto, nell'interesse di Giuseppe Braidic e Ingrid Braidic; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 110 e 640 cod.pen., con particolare riguardo al contributo concorsuale dell'imputata, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.proc.pen., non è consentito in questa sede; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 51174 del 01/10/2019, Lucà, Rv. 278012;
Sez. 1, n. 1309 del 01/12/1980, dep. 1981, Moschitta, Rv. 147694), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 — 5); considerato che il secondo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod.pen., con riguardo alla posizione del coimputato, oltre ad essere privo di concreta specificità, è anche manifestamente infondato; che, invero, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che, nella specie, i giudici dell'appello hanno ampiamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 5);rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d