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Ordinanza — n. 43606/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific appeal grounds and failure to request discretionary mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43606/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised regarding generic mitigating circumstances was not properly argued in the appellate stage. The appellant failed to specifically request the court's discretionary power to consider these factors, which must be explicitly solicited to be reviewable at the cassation level. Consequently, the appeal was rejected to prevent the annulment of a decision based on a point intentionally omitted from the appellate record.

Regesto Legislator

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Art. 597, comma 5, cod. proc. pen.; Art. 600, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it raises issues not properly raised in the appeal, particularly when the court's discretionary power to grant generic mitigating circumstances was not specifically requested by the party.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances discretionary power request cassation inadmissibility appellate omission chain of devolution motivi di cassazione attenuazione della pena allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
Art. 600, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019
Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep.
Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019
279063 - 02; Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LUCIA CHRISTIAN nato a CASERTA il 31/03/1990 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Christian De Lucia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed all'eccessività della pena, oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in questa sede perché non proposto in appello con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto; che, invero, non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello; che, inoltre, quanto alle attenuanti generiche, il mancato esercizio del potere officioso di cui all'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, se l'effettivo espletamento del medesimo potere- dovere non sia stato specificamente sollecitato dalla parte interessata (cfr.

Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, G., Rv. 279063 - 02; Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 276596 - 02); che, nella specie, si tratta di questioni che non sono state previamente e specificamente devolute e/o sollecitate, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si veda pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il