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Ordinanza — n. 43604/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43604/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43604/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MATTEO PIETRO nato a NAPOLI il 09/07/1979 avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Pietro De Matteo; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 633 cod. pen., oltre ad essere privo di concreta specificità, è anche manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, all'evidente fine di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); che, invero, in tema di invasione di terreni o edifici di cui all'art. 633 cod. pen., la nozione di "invasione" non si riferisce all'aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma al comportamento di colui che si introduce "arbitrariamente", ossia contra ius in quanto privo del diritto d'accesso, cosicché la conseguente "occupazione" costituisce l'estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l'abusiva invasione (cfr.

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art. 633 cod. pen; Ordinanza — n. 43604/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 633 cod. pen., oltre ad essere privo di concreta specificità, è anche manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, all'evidente fine di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); che, invero, in tema di invasione di terreni o edifici di cui all'art. 633 cod. pen., la nozione di "invasione" non si riferisce all'aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma al comportamento di colui che si introduce "arbitrariamente", ossia contra ius in quanto privo del diritto d'accesso, cosicché la conseguente "occupazione" costituisce l'estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l'abusiva invasione (cfr.

Parole chiave

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distacco di lavoratori indennità di buonuscita disdetta ingiustificata abbandono del posto di lavoro licenziamento per motivi economici dimissioni volontarie

Disposizioni normative citate

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art. 633 cod. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Pietro De Matteo; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 633 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MATTEO PIETRO nato a NAPOLI il 09/07/1979 avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Pietro De Matteo; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 633 cod. pen., oltre ad essere privo di concreta specificità, è anche manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, all'evidente fine di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); che, invero, in tema di invasione di terreni o edifici di cui all'art. 633 cod. pen., la nozione di "invasione" non si riferisce all'aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma al comportamento di colui che si introduce "arbitrariamente", ossia contra ius in quanto privo del diritto d'accesso, cosicché la conseguente "occupazione" costituisce l'estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l'abusiva invasione (cfr.

Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, Cerullo, Rv. 277019 - 01; Sez. 2, n. 53005 del 11/11/2016, Crocilla, Rv. 268711 - 01); che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente interpretato ed applicato la legge, ampiamente argomentando sul punto (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29