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Ordinanza — n. 43603/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and non-devoluted issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43603/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Nicola D'Urso inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant argued for violations of law regarding recidiva, sentencing motivation, and specific mitigating circumstances, but the Court found these grounds either legally unfounded, too generic, or not properly devoluted to this level. Consequently, the Court rejected the arguments that sought to re-evaluate evidence or contest the lower court's reasoning without specific factual grounding.

Regesto Legislator

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Art. 581 cod. proc. pen.; Art. 157, 648 cod. pen.; Art. 69 cod. pen.: Appeals to the Court of Cassation must be specific and precise; generic complaints regarding the persuasiveness of evidence or the lack of specific mitigating circumstances are inadmissible if not previously raised in the appellate judgment.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of specific grounds non-devoluted issues recidiva and prescription mitigating circumstances revisione della sentenza penale motivi di cassazione reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
Capone, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Art. 157 cod. pen.
De Rosa, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 157 cod.
Art. 648 cod. pen.
Art. 69 cod. pen.
che espressamente esclude l'applicabilità, ai fini del tempo necessario a prescrivere, delle disposizioni dell'art. 69 cod. pen. (cfr.
art. 157 cod. pen
De Rosa, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 157 cod.
art. 69 cod. pen
che espressamente esclude l'applicabilità, ai fini del tempo necessario a prescrivere, delle disposizioni dell'art. 69 cod. pen.
art. 581 cod. proc. pen
Capone, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
art. 648 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara
Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv.
Sez. 2, n. 4178 del 05/12/2018, Amico
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, Nocera
Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, G.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'URSO NICOLA nato a NAPOLI il 22/03/1953 avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi e la memoria presentati nell'interesse di Nicola D'Urso; considerato che l'unico motivo del ricorso presentato dall'Avv. De Rosa, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 157 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, invero, ai fini del computo del termine di prescrizione, occorre tener conto della recidiva contestata e ritenuta in sentenza, a nulla rilevando che, nel giudizio di comparazione con circostanze attenuanti, essa sia stata considerata subvalente o equivalente in quanto è proprio il dettato di cui all'art. 157, terzo comma, cod. pen. che espressamente esclude l'applicabilità, ai fini del tempo necessario a prescrivere, delle disposizioni dell'art. 69 cod. pen. (cfr.

Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv. 282057; Sez. 2, n. 4178 del 05/12/2018, dep. 2019, Amico, Rv. 274899); ritenuto che il primo motivo del ricorso presentato dall'Avv. Capone, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; osservato che il secondo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 648 cod. pen., oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in questa sede; che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.

Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3); considerato che l'ultimo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della ricettazione di particolare tenuità, non è consentito in questa sede in quanto non devoluto in appello; che, invero, il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d'ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l'imputato, nell'atto di appello o almeno in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione (cfr.

Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, G., Rv. 279063 - 02); che, nella specie, non avendo l'odierno ricorrente specificamente contestato la sentenza in relazione alla sintesi di motivi di appello ed alle conclusioni difensive, il mancato riconoscimento dell'attenuante non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello, né risulta essere stato sollecitato l'esercizio del relativo potere officioso (si veda, in particolare, pag. 2), con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas