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Ordinanza — n. 43601/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specific grounds regarding retrial request and non-prosecution cause under Art. 581 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43601/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Anna Liguori's appeal inadmissible due to the lack of specific grounds required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the lower court's refusal to renew the trial, the application of the non-prosecution cause, sentencing, and the suspension of the sentence, but failed to provide the necessary specificity. The court ruled that merely repeating the defense arguments from the second instance without new, specific reasoning does not permit a re-evaluation of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: A criminal appeal is inadmissible if the grounds lack the required specificity, as generic repetitions of lower court arguments without new, distinct reasoning do not justify a re-examination of the merits.

Parole chiave

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lack of specificity criminal appeal inadmissibility non-prosecution cause renewal of trial Article 581 Code of Criminal Procedure motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
pen., la dosimetria della pena e la subordinazione della sospensione condizionale al rilascio dell'immobile, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Art. 131-bis c.p.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Anna Liguori; ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con i quali si contesta il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Anna Liguori; ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con i quali si contesta il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 581 cod. proc. pen
pen., la dosimetria della pena e la subordinazione della sospensione condizionale al rilascio dell'immobile, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv.
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco
236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv.
Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato
255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv.
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami
259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami, Rv.
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci
Sez. 2, n. 3436 del 27/11/2019, Mancini
Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua
277820; Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 2, n. 37139 del 25/09/2007, Iannicella
271243; Sez. 2, n. 37139 del 25/09/2007, Iannicella, Rv.
Sez. 2, n. 5070 del 31/01/2006, Faella
237357; Sez. 2, n. 5070 del 31/01/2006, Faella, Rv.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
4 e 5) al fine di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIGUORI ANNA nato a FRATTAMAGGIORE il 26/05/1959 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Anna Liguori; ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con i quali si contesta il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la dosimetria della pena e la subordinazione della sospensione condizionale al rilascio dell'immobile, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità (Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02;

Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami, Rv. 277710 -01); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820; Sez. 2, n. 3436 del 27/11/2019, dep. 2020, Mancini, Rv. 277820; Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua, Rv. 276096;

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 2, n. 37139 del 25/09/2007, Iannicella, Rv. 237357; Sez. 2, n. 5070 del 31/01/2006, Faella, Rv. 233233), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede e come tali non consentite (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5) al fine di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. cb

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i