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Ordinanza — n. 43600/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding double jeopardy and statute of limitations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43600/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Viola Catello inadmissible due to a lack of specific grounds required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant failed to provide a detailed comparison with the lower court's reasoning regarding double jeopardy and the calculation of the statute of limitations. Consequently, the court rejected the generic arguments and ordered the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 581 cod. proc. pen.; An appeal must contain specific grounds with a precise comparison to the lower court's reasoning; generic allegations regarding double jeopardy or statute of limitations without factual and legal specificity render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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lack of specific grounds double jeopardy principle statute of limitations inadmissible appeal Article 581 code procedural requirements Cassazione decision ordinanza comunale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 cod. proc. pen.
art. 581 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 12903 del 20/01/2021
277495, Sez. 5, n. 12903 del 20/01/2021, F.;
Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019
(Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, Di Paoli, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIOLA CATELLO nato a VICO EQUENSE il 19/02/1990 avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti il ricorso e le conclusioni scritte presentati nell'interesse di Viola Catello; considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deducono vizio della motivazione, in ogni sua forma, oltre che violazione di legge e di norme processuali (quanto alla affermata ricorrenza di un ne bis in idem ed alla mancata dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato ascritto) non solo sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., ma si caratterizzano anche per la loro oggettiva reiteratività in mancanza di confronto effettivo con la motivazione della Corte di appello; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità ed indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, nella specie, si prospettano doglianze generiche, anche quanto alla valutazione di responsabilità a carico del ricorrente, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso, degli elementi di fatto a sostegno delle richieste e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (soprattutto considerato che la Corte di appello ha evidenziato una.

Serie di elementi oggettivi significativi in mancanza di una valida giustificazione in ordine ai fatti ascritti e all'essere in possesso di beni che notoriamente presuppongono il danneggiamento imputato); che il ricorrente non si confronta con la motivazione della Corte di appello anche quanto alla precisa individuazione del termine di prescrizione, motivazione che appare specifica ed argomentata quanto ai periodi di sospensione da computare; considerato che la premessa difensiva, con la quale si contesta l'omesso rilievo officioso, da parte del giudice di merito, della prescrizione del reato, è priva dei requisiti di specificità e autosufficienza in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza fornire una compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e senza dimostrare, alla luce della stessa, l'intervenuta maturazione del termine di legge (Sez.5, n. 12903 del 20/01/2021, F., Rv. 280735-01); che, invero, la prescrizione è un evento giuridico il cui accertamento non è il frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario, ma implica la risoluzione di plurime questioni di diritto e di fatto che devono essere specificamente affrontate dall'interessato secondo quanto disposto, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, Di Paoli, Rv. 277495, Sez. 5, n. 12903 del 20/01/2021, F.;

Rv. 280735); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d