Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 43599/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specificity and infounded legal arguments regarding fraud.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43599/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Angelo Antonucci inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued violations of the Constitution and the Penal Code regarding his identification as the fraud author and the elements of the crime. The court rejected these claims because the first ground lacked the required specificity under procedural law, while the second was deemed infounded as it contradicted established case law on toll evasion tactics.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581 c.p.p.; Art. 640 c.p.; Art. 27 Cost.: An appeal ground is inadmissible if it lacks specific factual or legal arguments, and a conduct of following other vehicles through a toll lane without a card constitutes fraud when intended to avoid payment.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of specificity appeal fraud by toll evasion procedural inadmissibility violation of law ground toll lane fraud infrazioni alle norme della circolazione altri reati truffa all'assicurazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 27 Cost.
Art. 640 cod. pen.
2); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 640 cod.
Art. 581 cod. proc. pen.
pen., con particolare riguardo all'identificazione dell'imputato quale autore del reato, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
artt. 27 Cost
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Angelo Antonucci; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 27 Cost.
art. 581 cod. proc. pen
pen., con particolare riguardo all'identificazione dell'imputato quale autore del reato, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
art. 640 cod. pen
2); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 640 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese
Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv.
Sez. 2, n. 26289 del 18/05/2007, Piccoli
278373 - 01; Sez. 2, n. 26289 del 18/05/2007, Piccoli, in motivazione), nonché attraversa la tecnica della motivazione per relationem, le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag.
Sez. 7, Ord. n. 33299 del 27/03/2018, Carriero
Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D.
Sez. 5, n. 34816 del 15/06/2021, Palmieri
Sez. 5, n. 34816 del 15/06/2021, Palmieri, non mass.; Sez.
Sez. 1, n. 17544 del 30/03/2021, Barba
34816 del 15/06/2021, Palmieri, non mass.; Sez. 1, n. 17544 del 30/03/2021, Barba, non mass.; Sez.
Sez. 5, n. 26484 del 09/03/2021, Castrignano
17544 del 30/03/2021, Barba, non mass.; Sez. 5, n. 26484 del 09/03/2021, Castrignano, non mass.; Sez.
Sez. 1, n. 34847 del 25/02/2021, Reibaldi
26484 del 09/03/2021, Castrignano, non mass.; Sez. 1, n. 34847 del 25/02/2021, Reibaldi, non mass.; da ultimo in motivazione Sez.
Sez. U, n. 887de1 del 14/07/2022, Sacchettino
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTONUCCI ANGELO nato a NAPOLI il 11/06/1983 avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Angelo Antonucci; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 27 Cost. e 640 cod. pen., con particolare riguardo all'identificazione dell'imputato quale autore del reato, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.

Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373 - 01; Sez. 2, n. 26289 del 18/05/2007, Piccoli, in motivazione), nonché attraversa la tecnica della motivazione per relationem, le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 2); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 640 cod. pen., contestando la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che la Corte di appello, con motivazione del tutto immune da illogicità, ha correttamente applicato il principio di diritto secondo il quale integra il delitto di truffa, per la presenza di raggiri finalizzati ad evitare il pagamento del pedaggio, la condotta di chi transita con l'autovettura attraverso il varco autostradale riservato ai possessori di tessera Viacard pur essendo sprovvisto di detta tessera (Sez. 7, Ord. n. 33299 del 27/03/20-0118, Carriero, Rv. 273701-01;

Sez. 2, n. 26289 del 18/05/2007, Piccoli, Rv. 237150); che, in particolare, i giudici di merito hanno valorizzato, con motivazione del tutto priva di aporie e logicamente articolata, che il ripetuto modus operandi realizzato dall'imputato (che pur essendo sprovvisto della relativa tessera, si accodava a coloro che regolarmente impegnavano la corsia riservata ai clienti dotati di sistemi di pagamento automatizzati e, senza mantenere la normale distanza di percorrenza, li seguiva, così guadagnandosi l'uscita senza pagare il dovuto pedaggio) ritenendolo idoneo ad integrare il raggiro del delitto di truffa; che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente interpretato ed applicato la legge penale, ampiamente argomentando sul punto (si veda pag. 2); 2 m rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; atteso che deve essere rigettata la richiesta di liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa proposta dalla parte civile costituita, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960-03;

Sez. 5, n. 34816 del 15/06/2021, Palmieri, non mass.; Sez. 1, n. 17544 del 30/03/2021, Barba, non mass.; Sez. 5, n. 26484 del 09/03/2021, Castrignano, non mass.; Sez. 1, n. 34847 del 25/02/2021, Reibaldi, non mass.; da ultimo in motivazione Sez. U, n. 887de1 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886-01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di rifusione delle spese processuali della parte civile Autostrade per l'Italia S.p.a. in persona del Leg.R