Italian Court dismisses appeal on conviction for receiving stolen goods due to lack of specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Shafiuddin Biswas inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued violations of law regarding the elements of the crime of receiving stolen goods and concurrent offenses, but the court found these arguments to be totally reiterative and lacking concrete specificity. The court ruled that the defense's complaints merely sought a re-evaluation of evidence and factual reconstruction, which falls outside the scope of a legality review reserved for the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; Art. 474 cod. pen.: Appeals challenging the persuasiveness, inadequacy, or illogicality of the trial court's reasoning are inadmissible as they constitute an impermissible interference with the fact-finding power reserved to the judge of the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BISWAS SHAFIUDDIN nato il 06/08/1972 avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Shafiuddin Biswas; ritenuto che i motivi di ricorso proposti, con i quali si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione all'art. 648 cod.pen., con particolare riguardo alla sussistenza del reato presupposto e degli elementi costitutivi della ricettazione, nonché al concorso con il reato di cui all'art. 474 cod. pen., oltre ad essere privi di concreta specificità e non consentiti in questa sede, sono totalmente reiterativi, oltre che manifestamente infondati; che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che devono essere ritenute non consentite e dunque inammissibili tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.
Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001, Ndiaye, Rv. 218771 — 01; Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955; Sez. 2, n. 21469 del 20/03/2019, Wang Jianping, Rv. 276326; Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Failla, Rv. 277334), le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso